di Marilena Pirrelli, da Plus24 – Il Sole 24 Ore, 9 dicembre 2017
L’applicazione della legge n. 124 del 4 agosto 2017, che modifica le regole sull’esportazione di opere d’arte, attende i decreti attuativi. Con la circolare interpretativa n.45 del 28 agosto 2017, la direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha precisato ai direttori degli uffici Esportazione che mentre la soglia temporale è d’immediata applicazione (innalzamento da 50 a 70 anni dell’età dell’opera), l’applicazione della soglia di valore per le cose ultra 70enni è sospesa in attesa del decreto ministeriale di prossima approvazione. Il 1 dicembre si è insediato un gruppo di lavoro al Mibact – presieduto dal Capo dell’Ufficio Legislativo, Paolo Carpentieri, e composto da funzionari del Ministero, dal consigliere giuridico del ministro Lorenzo Casini e dall’avvocato Giuseppe Calabi, in qualità di esperto della materia – per definire le modalità di applicazione della legge. Le riunioni proseguiranno fino al 31 dicembre, data entro cui dovrà essere sottoposta al ministro Dario Franceschini una proposta di decreto attuativo, anche se è possibile che vi sia un lieve slittamento, data la complessità dei temi.
LE INTERPRETAZIONI DELLA LEGGE
Il decreto dovrà risolvere una serie di aspetti interpretativi emersi dalla riforma, che dovrebbe “semplificare le procedure relative al controllo della circolazione delle cose antiche che interessano il mercato antiquariale” elevando da 50 anni a 70 anni l’età delle opere prodotte dagli artisti scomparsi passibili di provvedimento di tutela, secondo il Codice dei Beni culturali, e prevedendo l’autocertificazione per uscire dal paese per le opere che non hanno più di 70 anni o ce li hanno ma sono di valore inferiore a 13.500 euro. Tuttavia nella nuova legge 124 viene “fatta salva” la possibilità che i funzionari dei competenti uffici esportazione se ritengano che le opere tra 50 e 70 anni (indipendentemente dal loro valore economico) abbiano un “interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione” possano avviare il procedimento di notifica, da concludersi entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di esportazione. “In molti ritengono che in questo modo la procedura per il controllo non sia stata affatto semplificata – afferma l’avvocato Silvia Segnalini dello studio legale Piselli & Partners di Roma – e poi non è stato previsto che nel caso i funzionari non riescano a concludere un procedimento non possano in alcun modo riavviarne uno nuovo sulla medesima opera”.
L’IMPORTAZIONE
Tra i temi di cui la Commissione si dovrà occupare ve ne sono due di particolare importanza: il primo relativo all’importazione verso l’Italia di beni di provenienza straniera che abbiano un’età tra i 50 e i 70 anni. “Rispetto a questi beni – spiega l’avvocato Calabi – si ritiene attualmente che gli uffici esportazione non possano rilasciare i Cas (certificato di avvenuta spedizione dai paesi Ue) e i Cai (Certificato di avvenuta importazione dai paesi extra Ue) previsti dall’art. 72 del Codice. Se prima della riforma i certificati venivano rilasciati per tutte le opere con più di 50 anni di artisti scomparsi ora ci si domanda se l’orientamento valga per le opere tra 50 e 70 anni pur essendo beni “ibridi”, cioè liberi ma potenzialmente passibili di tutela qualora intervenisse l’”eccezionale interesse”: per esempio un Burri con questa età (entro 50-70 anni) comprato a Londra viene spedito in Italia: ha bisogno del Cas? Si ipotizzano due possibilità: per questi beni si decide di rilasciare i certificati di Cai e Cas, idonei a identificare il bene e controllarne la provenienza da un paese membro Ue o extra Ue, oppure si decide – per non ingolfare gli uffici esportazione – di farli entrare senza certificato purchè l’interessato possa produrre la certificazione della provenienza straniera. Insomma con l’esonero dalla normativa di tutela si avrebbe ex post e non ex ante la certificazione e solo nel caso in cui si avanzi la procedura di vincolo sul territorio italiano” prosegue l’avvocato Calabi.
L’ESPORTAZIONE EXTRA UE
Un secondo tema riguarda il Regolamento (CEE) n. 3911 del 9 dicembre 1992 relativo all’esportazione fuori dall’Unione Europea di beni culturali che disciplina la licenza di export a livello europeo prevedendo le soglie di valore (150.000 euro per i dipinti con più di 50 anni). Si pone la domanda: se dall’Italia si invia in Svizzera un’opera con un’età tra 50-70 anni di un artista scomparso basta l’autocertificazione o è necessaria la licenza di esportazione? In dogana francese un’opera (un “Teatrino” di Fontana) di provenienza italiana con età tra 50-70 anni e diretta in Svizzera via Francia è stata recentemente sequestrata, perché priva di licenza d’esportazione prevista per le opere con più di 50 anni e valore superiore ai 150mila euro (per i dipinti). Insomma la riforma della legge italiana come si integra ora con le regole europee? “Si possono prospettare due possibili interpretazioni – afferma l’avvocato Calabi -; la prima per la quale la legge italiana ha modificato in senso più liberale le regole poste dal Regolamento comunitario, innalzando da 50 a 70 anni la soglia temporale richiesta per l’individuazione dei beni culturali per i quali è richiesta la licenza (ferma la soglia di 150.000 euro); la seconda, per la quale il Regolamento prevale sulla normativa italiana e la licenza è sempre prevista per le opere sopra i 50 anni e oltre la soglia comunitaria, ma è un atto dovuto (a meno che non sia dichiarato l’interesse eccezionale): quindi, mentre le opere tra 50-70 anni di età possono circolare in Europa solo con l’autocertificazione, la licenza diventa necessaria solo se escono dalla Ue”.
L’ALEA DEGLI UFFICI ESPORTAZIONE
Altro problema diffuso è l’eccessiva discrezionalità degli uffici esportazioni delle sovrintendenze nel rilasciare o meno la licenza di export. Da Firenze a Roma passando da Verona e Milano ognuno interpreta a modo suo la Circolare del ’74. Ora un gruppo di lavoro del Mibact ha scritto le linee guida sull’importazione/esportazione che è alla firma del Dir. Gen. A breve ci si augura che le nuove linee guida vengano pubblicate. L’indirizzo dato dal Mibact farà un passo in avanti rispetto alla Circolare del ’74, tuttavia la discrezionalità di ogni ufficio esportazione resta ancora rilevante. Qualche anticipazione sulle linee guida trapela: “Ci sarà maggiore chiarezza – spiega Calabi – : ad esempio per negare l’esportazione di un’opera straniera la motivazione dovrà essere più rigorosa, il termine di rarità dovrà essere valutato non solo con i beni pubblici ma anche dal confronto con i beni privati già notificati”.
Da un rapido sondaggio risulta che ad oggi non sia stata ancora esercitata la tutela ( individuando l’eccezionale interesse) da nessun ufficio esportazione per i beni di età compresa tra i 50 e 70 anni e non è mai stato sforato il termine dei 60 giorni per la licenza, tuttavia i tempi restano lunghi. Il decreto ministeriale dovrebbe pure intervenire sul valore dell’autocertificazione: implica un controllo o un nulla osta? O è una dichiarazione unilaterale del dichiarante?
“Infine – conclude Calabi – sulla soglia di valore dei 13.500 euro si sta cercando di fare uno sforzo interpretativo per definire come calcolare il valore: nel caso di vendita in asta è il prezzo di martello, nel caso di esportazione per un’asta futura estera dovrebbe essere il valore intermedio tra la stima minima e massima, nel caso di beni non oggetti d’asta dovrebbe essere la fattura se già venduti e se non ancora venduti le banche dati disponibili e , in ultima istanza, un’expertise. In questo modo il sistema responsabilizza il dichiarante. Certo l’esportazione illecita e la dichiarazione mendace in caso di autocertificazione potranno rappresentare dei reati più gravi quando sarà approvato il disegno di legge AS2864 attualmente al Senato per gli emendamenti e in futuro alla Camera”. Dalla presenza di tutti questi quesiti lì applicazione della legge n. 124 non sembra ancora vicina.