di Gabriele Biglia, da Plus24 – Il Sole 24 Ore, 16 giugno 2018

Riportiamo il seguente articolo nel BLOG della Società di Belle Arti:

Il ricorso all’utilizzo del trust è sempre più frequente in Italia., non solo da parte di chi è in possesso di un collezione d’arte e desidera trasmettere ai beneficiari o alla collettività la ricchezza della propria raccolta nella sua unitarietà, trasformando beni privati in beni pubblici , ma anche da parte degli artisti  stessi, che guardano a questo strumento come una alternativa alla costituzione di fondazioni o associazioni. Infatti, il trust può consentire al disponente di mantenere rapporti con i propri beni, al contrario di quanto previsto dalle fondazioni.

“ Lo strumento del trust è mutuato dal diritto anglosassone ed è sempre più diffuso nel nostro Paese. Nei sistemi di common law, l’estate, ossia i beni e le posizioni attive e passive del de cuius, viene attribuito al momento della morte ad un esecutore testamentario il quale eseguirà le sue volontà (se esistenti), pagherà gli eventuali debiti e poi, potrà successivamente trasferire i beni ai “beneficiari”, che possono esser sia persone fisiche che giuridiche”, spiega l professoressa Marta Cenini, Of counsel e Chief Knowledge Management DLA Piper Italy, in occasione del convegno organizzato lunedì scorso a Villa Necchi Campidoglio a Milano, dallo studio legale internazionale.

“Al contrario , nel nostro ordinamento , l’erede entra immediatamente in possesso e nella disponibilità dei beni e in tutte le posizioni attive e passive del disponente, o in una quota di esse, nel caso vi siano più eredi, appena si apre la successione”.

Un tema molto importante che dà spunto a una comparazione con il nostro ordinamento e quello inglese, riguarda il lascito degli artisti: “Quando muore un artista c’è l’idea che l’erede sia il suo custode dell’eredità artistica e morale, dei suoi beni materiali (le opere) ed immateriali.

Nei paesi di common law si è scelto il trust per organizzare il lascito artistico di singoli maestri: si pensi all’Henry Moore Trust o al Robert Raushenberg Revocable Trust, diventato irrevocabile alla morte dell’artista ed erede del suo patrimonio di opere e non solo, di cui una parte è stata poi devoluta alla Raushenberg Foundation”.

Anche in Italia si sta diffondendo l’utilizzo di questo istituto da parte degli artisti, talvolta viventi, per assicurare la valorizzazione della loro opera anche dopo la morte , sovente nei casi in cui non abbiano eredi o li ritengano non idonei allo scopo.

Strumento usato più frequentemente dagli eredi stessi al fine di essere supportati in attività che richiedono alta specializzazione: “In queste tipologie di trust è centrale, oltre alla figura del trustee professionale, la presenza di soggetti terzi, qualificati nel settore artistico specifico di riferimento che in varia veste (guardiani, comitato di specialisti) supportano il trustee nell’attuare lo scopo del trust. Non è esclusa una presenza attiva a vari livelli  anche dell’artista o del collezionista e, dopo la sua morte, di eredi o di terzi da esso indicati”, spiega Raffella Sarro, avvocato e trustee professionale de La Trust Company Spa.

L’altra tipologia di trust utilizzata anche nel nostro Paese è quello volto alla costituzione di fondi destinati ad investimenti in opere d’arte: “Si tratta di un trust di carattere “speculativo”.

In un caso specifico da me seguito, i soggetti non avevano, singolarmente, le risorse finanziarie per affrontare l’investimento e non si sentivano sufficientemente preparati, vista la peculiarità dei beni artistici interessati, né volevano affidarsi alla consulenza di mercanti d’arte”afferma Sarro.

“Questa tipologia di trust permette di strutturare l’operazione in modo da far sì che le decisioni più importanti relative alla gestione del fondo siano assunte dal trustee sulla base delle indicazioni fornite da un comitato di apportatori che delibera usualmente a maggioranza. A ciascun investitore è attribuito un numero di voti commisurato all’apporto” conclude il legale.

 

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