di Marilena Pirrelli, da Plus24 – Il Sole 24 Ore, 31 ottobre 2015
La Corte d’appello di Torino ha pronunciato ad agosto una sentenza sull’impugnazione promossa da Annamaria Paravidino, con cui conferma la proprietà del quadro “Ritratto della sorella” del 1925 in capo agli erdei di Casorati.
In breve la vicenda sull’accertamento del diritto di proprietà di un’opera d’arte famosa e di valore rilevante: il quadro, esposto nel 1926 alla “I mostra del Novecento Italiano” a Milano , nel 1927 a Ginevra e Pittsburgh, nel 1928 a New York e San Francisco, mai messo in vendita, viene sotratto dalla villa di Felice Casorati a Pavarolo nel gennaio del 1963 ( secondo i giudici all’epoca valeva 5 milioni di lire), due mesi prima della sua morte.
Nel 2006 viene offerto in vendita da antiquari a suo figlio Francesco e nel 2007 viene sequestrato nella casa milanese di Annamaria Paravidino, che sostiene di averne avuto il possesso in perfetta buona fede, in seguito alla donazione del padre. Ma già suo padre Enrico possedeva alcune opere rubate in casa Casorati e il tentativo di vendere la più importante, assicurata per 350mila euro, presso antiquari (che ben conoscevano il “Catalogo generale” di Casorati del 1964 ove l’opera risultava trafugata) fece scattare il sequestro e la rivendicazione della proprietà da parte di Francesco Casorati.
Restituendo il titolo di proprietà agli eredi dell’artista, la Corte ha sottolineato la necessità, qualora si ereditino opere di valore rilevante, dell’inventario delle stesse in sede di accettazione di eredità o della loro indicazione analitica nella dichiarazione di successione. La Paravidino non ha provato di essere l’erede esclusiva del padre, né che quel singolo quadro facesse parte dell’asse ereditario, perchè non c’era testamento, né una denuncia di successione ove fosse stato specificamente indicato. Né vi era stato un atto pubblico della donazione, necessario ai fini del trasferimento di proprietà per beni di valore rilevante. “Per dimostrare la proprietà di un quadro bisogna prima di tutto possedere un valido titolo d’acquisto, di solito un atto di compravendita, ma anche un contratto di donazione, – spiegano Lorena Iannuzzi e Cristina Rey, avvocati della famiglia Casorati- il possesso ha infatti rilievo giuridico se accompagnato da un titolo di acquisto, possibilmente con data certa. Poi, qualora la proprietà del quadro venga trasferita per successione, in sede di accettazione di eredità occorre predisporre un inventario, ove sia indicata, nonchè specificare tra i coeredi chi e in che quota la eredita. Tra gli eredi, quando si fa la divisione convenzionale dell’asse ereditario, si indica chi eredita cosa davanti al notaio e si trascrive l’atto in conservatoria , anche ai fini della data certa della decorrenza del possesso. Nel caso Casorati il quadro detenuto dalla Paravidino non era stato dichiarato né in sede di accettazione dell’eredità, né nell’inventario né in sede di dichiarazione di successione tra le note. Pertanto non è stata fornita in giudizio la prova che l’opera facesse parte dei beni caduti successione. Inoltre la Paravidino non è riuscita a dimostrare l’usucapione che presuppone il possesso, perchè ipotizzando che l’opera fosse stata detenuta in buona fede, avrebbe dovuto pagare le relative tasse di successione, pari al 15 % del valore del patrimonio caduto in successione ( es. un milione sono 150mila euro)” conclude l’avvocato Iannuzzi. Il quadro oggi è in custodia alla GAM che lo restituirà alla famiglia Casorati al passaggio in giudicato della sentenza.