di Marilena Pirrelli, Il Sole 24Ore, 10 dicembre 2016
La nuova edizione di «The Art Collecting Legal Handbook» edita da Thomson Reuters comprende 31 paesi, due in più, cioè Brasile e Florida, proprio perchè qui Biennali e fiere hanno sviluppato un collezionismo e una concentrazione di operatori tale da richiedere la necessità di una comparazione normativa e fiscale rispetto alle aree limitrofe. All’avvocato Massimo Sterpi, curatore insieme a Bruno Boesch di questa bibbia comparata di diritto e fisco dell’arte , abbiamo chiesto che cosa intende per forum shopping, una parola che sottotraccia collega le vicende legali relative a molte opere d’arte. «Tre casi recenti stanno a dimostrare che a seconda di dove si avvia la lite le decisioni a livello civile e penale possono essre di segno opposto su una situazione identica».
Un esempio?
Il caso del titolare di alcuni freeport Yves Bouvier chiamato a rispondere in giudizio in vari paesi (Francia, Monaco, Liechtenstein e Sinagapore) per commissioni occulte su diverse vendite di opere (Rotkho, Picasso, Klimt, etc.) per svariati milioni al collezionista russo Dimitry Rybolovlev. Un altro caso ha visto in contrapposizione tra il foro francese e newyorchese il gallerista Larry Gagosian e la famiglia del Qatar per un capolavoro di Picasso. Il terzo caso è la causa intentata dagli eredi della Herzog Collection contro la Repubblica d’Ungheria per la restituzione di circa 40 opere del valore di oltre 100 milioni di dollari che essi sostengono furono sequestrate durante la seconda guerra mondiale, ora avviata in America dopo aver perduto il giudizio in Ungheria. Nel mercato dell’arte internazionale si sta sviluppando un’attitudine al forum shopping: a seconda di cosa offre il diritto del luogo prescelto a favore del compratore o del venditore, intermediario o altri soggetti coinvolti, si muove la litigation. Una sorta di mercato internazionale del diritto dell’arte parallelo e non necessariamente sovrapposto a quello dell’arte.
Ma quale paese tutela meglio i compratori?
Nel caso di un quadro rubato in un paese anglosassone e ricomparso poi in Italia dopo vari decenni, se si applica il diritto italiano verrà normalmente tutelato l’acquirente in buona fede, mentre il diritto anglosassone tende a far prevalere la tutela del proprietario derubato.
E chi decide qual è il forum più adatto?
Chi è più veloce a intentar la causa: la vera lotta sta nell’individuare la giurisdizione più favorevole e iniziare al più presto la causa, così da creare la litispendenza che previene le cause in altri paesi. Questo libro offre un primo quadro sulle opportunità di forum shopping giocando d’anticipo.
E in Italia?
Abbiamo in corso una causa per una collezionista italiana che ha comprato in asta in Francia con un contratto sottoposto alla legge francese, ma utilizzando norme italiane sulla tutela del consumatore e siamo riusciti a portare la ausa in Italia con un ovvio vantaggio per la collezionista.
Cosa cambia sul fronte dei costi?
I tempi e i costi delle azioni legali nei vari paesi hanno una grandissima influenza nelle scelte: nei paesi anglosassoni sono talmente elevati da rendere impossibile l’accesso alla giustizia da parte dei privati: si va da 500 mila a 1 milione di sterline per casi di modesto rilievo a Londra.
Alternative?
Purtroppo continuano ad avere scarso appeal e utilizzo i vari forum arbitrali previsti per le controversie in materie d’arte come quello amministrato dal Wipo di Ginevra.
A parte restituzioni e furti, quali altre contese muovono il diritto dell’arte internazionale?
Gli artisti pongono maggiore attenzione nel controllare la vita delle proprie opere dopo la vendita, attraverso un attento monitoraggio e controllo dei modi in cui vengono esposte, pubblicate o associate a determinati prodotti o eventi.
E poi ci sono le problematiche relative all’autentica dell’opera…
A causa dei costi legali spropositati dei litigi frequenti intentati dai collezionisti contro archivi e fondazioni, molti — tra cui Andy Warhol, Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, ecc., — hanno sospeso ogni attività di autenticazione con pesanti effetti sui mercati.
Torniamo in Italia, l’esportazione è ancora limitata…
La nostra normativa in tema di esportazione d’arte si conferma essere la più restrittiva al mondo con effetti devastanti sulla dimensione del mercato italiano, a cui non partecipano più neanche i collezionisti italiani che comprano all’estero e lì lasciano le opere. Ragion per cui talune gallerie straniere hanno di fatto in Italia agenzie che propongono al collezionista locale di acquistare un’opera neanche presente in loco, che verrà fatturata e recapitata nella città del mondo che il collezionista italiano preferisce. Lo stesso vale per le fiere utilizzate da galleristi e collezionisti per effettuare le vendite di volta in volta nei paesi con tassazione più favorevole. Viene anche da chiedersi se la normativa italiana in materia di limitazione dell’esportazione dei beni culturali sia realmente compatibile con la normativa Ue sulla libera circolazione dei beni culturali. Poichè, se è pur vero che il trattato europeo prevede un’eccezione legata alla tutela dei patrimoni culturali nazionali, altresì questa eccezione deve essere applicata con ragionevolezza e non in maniera assoluta, imprevedibile e non monitorabile.
Quali paesi favoriscono il mercato dell’arte?
I paesi anglosassoni, mentre i paesi cosiddetti «source» hanno un’attitudine più prudente, che risulta comprensibile per l’arte antica, mentre è paradossale per il moderno e il contemporaneo, discriminando gli artisti di quei paesi per la minor accessibilità al mercato.
La Brexit che effetti avrà sul diritto dell’arte?
Lo Stato inglese potrebbe utilizzarla per liberarsi dal fortemente detestato Diritto di seguito che ha sempre visto come un ostacolo alla floridezza del proprio mercato.